Articolazione degli uffici
Art. 13, c. 1, lett. d
Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
Pianta Organica in vigore
- Corpo Polizia Municipale
- Polizia Municipale
- Servizio Commercio
- 2° Settore - GESTIONE DEL TERRITORIO
- Servizio 2.3 - Manutenzioni, Viabilità, Agro, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali
- Ufficio Manutenzioni ed impianti tecnologici
- Servizio 2.1 - Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Demanio Marittimo
- Ufficio Urbanistica
- Ufficio Edilizia Privata
- Ufficio Condoni
- Ufficio Demanio
- Servizio 2.2 - Lavori Pubblici, Politiche Ambientali, Protezione Civile
- Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente
- Servizio 2.3 - Manutenzioni, Viabilità, Agro, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali
- 1° Settore - FINANZE E POLITICHE CULTURALI
- Ufficio FINANZE E POLITICHE CULTURALI
- Servizio 1.1 - Ragioneria, Tributi, Gestione Economica Personale
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Personale
- Ufficio Tributi
- Servizio 1.2 - Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo
- Ufficio Pubblica Istruzione
- Servizio Biblioteca Comunale
- 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF
- Servizio 3.2 - Politiche Sociali
- Servizi Sociali
- Servizio 3.1 Affari Generali - Demografici - Attività Produttive
- Ufficio Affari Legali, Notariato, Provveditorato
- Ufficio CED
- Ufficio Attività Produttive, Turismo, URP
- Ufficio Protocollo
- Servizi Demografici
- Ufficio Affari Generali
- Ufficio Stampa, Comunicazioni Istituzionali
- Servizio 3.2 - Politiche Sociali
Data:
15 maggio 2013
Visualizzazioni:
5026
Art. 13, c. 1, lett. d
Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
Pianta Organica in vigore
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Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento:
3 giugno 2013 , 11:20