Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva c. 1
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
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Ultimo aggiornamento:
7 marzo 2017 , 15:01