Contrattazione collettiva

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  sulla contrattazione collettiva c. 1

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

Data:
16 maggio 2013

Visualizzazioni:
4316

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  sulla contrattazione collettiva c. 1

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

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Ultimo aggiornamento:
7 marzo 2017 , 15:01

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