Patrimonio immobiliare
Art. 30
Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Data:
22 maggio 2013
Visualizzazioni:
3895
Art. 30
Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
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Ultimo aggiornamento:
22 maggio 2013 , 06:30