Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d
Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Clicca qui per visualizzare il telefono e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici.
Data:
15 maggio 2013
Visualizzazioni:
6958
Art. 13, c. 1, lett. d
Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
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Ultimo aggiornamento:
3 giugno 2013 , 11:26