Il TAR ha respinto in toto il ricorso presentato dalla società Step che contestava la legittimità dell’affidamento alla Kibernetes. Il Comune di Sorso ha agito nel pieno rispetto delle norme.
“Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato”. Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione seconda) mette la parola fine alla controversia che dallo scorso novembre vedeva protagonisti il comune romangino da un lato e la STEP (società che si occupa di liquidazione, accertamento e riscossione tributi) dall’altro.
Era stata quest’ultima ad aver acceso la miccia presentando un ricorso davanti al TAR Sardegna con il quale aveva richiesto l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale adottato dalla Dirigente dell’Ente, la dottoressa Nicolina Cattari, che portava all’affidamento alla Kibernetes (società di consulenza, servizi e soluzioni digitali per le pubbliche amministrazioni) di tutta una serie di attività di supporto all’ufficio tributi.
Dopo la discussione nella camera di consiglio del 22 dicembre 2020, i giudici amministrativi si sono definitivamente pronunciati con la sentenza pubblicata martedì 9 febbraio 2021.
La richiesta giunta al Tar si basava su alcuni punti che la società Step riteneva illegittimi e che ora il Tribunale Amministrativo della Sardegna ha definitivamente chiarito a completo sostegno della correttezza delle procedure espletate dal Comune di Sorso, difeso per l’occasione dall’Avvocato Loredana Martinez del Foro di Sassari.
Contrariamente infatti a quanto teorizzato dalla Step nel suo ricorso, tutti gli atti adottati dal Comune rispettano pienamente il principio della rotazione sugli appalti; la ditta affidataria possiede tutti i requisiti e i titoli necessari; l’affidamento è avvenuto secondo trasparenza e nel rispetto delle soglie entro le quali è consentito l’affidamento diretto di appalti, forniture e servizi.
“Il Comune ha attivato una procedura più che trasparente - si legge nel dispositivo del TAR - un normale ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ritenendo di ricorrere, del tutto legittimamente, all’affidamento diretto data l’esiguità dell’importo, ben al di sotto della soglia massima consentita”.
Quanto al presunto mancato rispetto del principio di rotazione oggetto del ricorso, nel rigettare il punto i giudici amministrativi fanno riferimento alla giurisprudenza (in particolare alla sentenza 22 maggio 2018, n. 493, dello stesso Tribunale Amministrativo) per chiarire come il Comune di Sorso abbia agito nel pieno rispetto delle norme.
Così pure per il punto del ricorso che riguarda requisiti e titoli della società affidataria, anch’esso giudicato infondato. “E l’infondatezza è in fatto prima che in diritto - si legge nella sentenza. Siamo di fronte ad un semplice (e modesto dal punto di vista economico) servizio di supporto tecnico per il quale è del tutto pacifico che non sia previsto l’obbligo della iscrizione alla sezione speciale dell’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Il motivo è infondato in fatto posto che l’affidamento non ha ad oggetto attività di accertamento e riscossione”.
"La sentenza del Tribunale Amministrativo ci lascia pienamente soddisfatti per due ordini di motivi – dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas – Il primo perché ci vede uscire vincitori dal contenzioso con tutto ciò che ne consegue sia in termini di continuità dei servizi attivati a supporto degli uffici e del cittadino, sia in termini di costi connessi alla causa amministrativa che rimarranno a carico della controparte ricorrente, il secondo perché sancisce a scapito di chi adombrava illegittimità attorno alla condotta degli uffici comunali che questi hanno agito, come sempre aggiungo io, in piena trasparenza e nel rispetto puntuale della norma”.
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Ultimo aggiornamento:
15 febbraio 2021 , 13:09