INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI DEL TERRITORIO

iconavenditacasaA partire dal 23 marzo p.v. fino al 3 aprile 2020, sull’intero territorio nazionale vengono dettate ulteriori restrizioni per le attività produttive tra cui la sospensione delle attività industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 25 marzo 2020.

Per le attività commerciali rimane pertanto valido quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, ivi compresa la possibilità di effettuare consegne a domicilio.

E' sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Data:
27 marzo 2020

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902

iconavenditacasaA partire dal 23 marzo p.v. fino al 3 aprile 2020, sull’intero territorio nazionale vengono dettate ulteriori restrizioni per le attività produttive tra cui la sospensione delle attività industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 25 marzo 2020.

Per le attività commerciali rimane pertanto valido quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, ivi compresa la possibilità di effettuare consegne a domicilio.

E' sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

 

Sono quindi consentite tutte le attività relative alla produzione effettuata dalle imprese agricole professionali in possesso dei previsti requisiti di legge.

L'Ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 del Presidente della Regione Sardegna consente invece, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.

Fatto salvo le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana e nei festivi degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali.

Si rammenta inoltre che tutte le imprese le cui attività non sono sospese hanno l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

 

Per qualsiasi chiarimento e informazione sono a disposizione i seguenti numeri:

079 3392397 (Ufficio Commercio) -  079 3392374 (Polizia Municipale)

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:
13 luglio 2020 , 09:43

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