Attività produttive: i numeri utili

covid19Con riferimento alle nuove misure urgenti emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si pongono in evidenza tra le altre, le seguenti disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Data:
12 marzo 2020

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972

covid19Con riferimento alle nuove misure urgenti emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si pongono in evidenza tra le altre, le seguenti disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi ad ogni buon fine si allegano al presente avviso gli elenchi relativi alle attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona non sospesi di cui all’allegato 1 e all’allegato 2;

Per tutte le altre disposizioni si allega il testo integrale del DPCM 11 marzo 2020.

Per ogni altra eventuale informazione al riguardo si riportano i numeri degli uffici comunali ai quali è possibile chiedere dette informazioni dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00 e il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00:

  • Ufficio Commercio 0793392397
  • Ufficio Polizia Municipale 0793392374

DPCM 11 marzo 2020.pdf

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:
13 luglio 2020 , 09:43

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