Data:
16 giugno 2021

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La Giunta Regionale ha approvato le prescrizioni regionali antincendi per l’anno 2021 (Deliberazione 15/7 del 23 aprile 2021): dal 1° giugno al 31 ottobre, su tutto il territorio regionale, vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”.
Le norme di prevenzione si riferiscono puntualmente, tra gli altri, ai proprietari e ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, ai quali è rivolto in particolare l’art. 12 che testualmente recita:

Art. 12 (Terreni e fabbricati)
Entro il 1° giugno:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri

Altri articoli si riferiscono altresì specificatamente ai proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, di foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, all’A.N.A.S e ai gestori di viabilità, alle Amministrazioni ferroviarie, alle Province, ai Consorzi Industriali e di Bonifica, ai proprietari e ai gestori di elettrodotti, ai proprietari, agli amministratori, ai gestori ed ai conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistici ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento.
Specifica disciplina è dedicata anche alle manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” le quali devono essere autorizzate dal Servizio Territoriale del CFVA competente per territorio, previa formale richiesta da inviare almeno 15 giorni prima dello spettacolo.
Le prescrizioni, inoltre, stabiliscono le sanzioni per i trasgressori ai quali si applicano le sanzioni previste dall’articolo 10 della Legge n. 353/2000 e dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 8/2016.
Tutti i dettagli, categoria per categoria, nel documento allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23 aprile 2021 al seguente link

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_804_20210522104119.pdf

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2021 , 09:14

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