EMERGENZA CORONAVIRUS EMANATO NUOVO DPCM 22 MARZO

A partire dal 23 marzo p.v. fino al 3 aprile 2020 a valere sull’intero territorio nazionale vengono dettate ulteriori restrizioni, tra cui:

  • fermo restando per le attività commerciali al dettaglio quanto già disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 e relativo allegato – compresa la possibilità di effettuare consegne a domicilio e quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, a seguito dell’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 è disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso. Le attività necessarie alla sospensione devono essere completate entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;

Le imprese le cui attività non sono sospese hanno l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

Ad ogni buone fine si allega il testo integrale del DPCM 22 marzo e relativo allegato.

Data:
23 marzo 2020

Visualizzazioni:
919

A partire dal 23 marzo p.v. fino al 3 aprile 2020 a valere sull’intero territorio nazionale vengono dettate ulteriori restrizioni, tra cui:

  • fermo restando per le attività commerciali al dettaglio quanto già disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 e relativo allegato – compresa la possibilità di effettuare consegne a domicilio e quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, a seguito dell’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 è disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso. Le attività necessarie alla sospensione devono essere completate entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;

Le imprese le cui attività non sono sospese hanno l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

Ad ogni buone fine si allega il testo integrale del DPCM 22 marzo e relativo allegato.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:
10 luglio 2020 , 16:49

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