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Approvato con deliberazione consiliare n° 03 del 23/02/2000.
Modificato con deliberazione consiliare n° 02 14/01/2002.
Adeguamento provvedimento del Co re co del 06/03/2002.
Pubblicato all'albo Pretorio del 22/01/2002 al 15/03/2002
dal 18/03/02 al 18/04/02.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I
Art.1
Comune di Sorso
Il Comune di Sorso è Ente autonomo
territoriale nell’ambito dei principi fissati dalle leggi
generali della Repubblica e dal presente Statuto.
Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
Con riferimento alle funzioni di cui non ha la disponibilità, il
Comune ha potere di esternazione e rappresentanza dei collegati
interessi locali nei confronti degli organi degli altri livelli di
governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il
potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
Art.2
Territorio, gonfalone e stemma
Il Comune di Sorso è costituito dalla popolazione e dal territorio da cui è composto.
Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma,
nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od
associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative
modalità.
Art.3
Comunità
Il Comune considera la cultura della
comunità locale e il suo patrimonio linguistico elementi
fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico
dell’intera collettività.
In tal senso, il Comune promuove e favorisce le iniziative volte a
valorizzare la civiltà sarda e le sue espressioni culturali,
linguistiche e tradizionali: la letteratura, l’arte, la musica,
la ricerca, lo sport ed ogni attività che miri ad arricchire il
patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico del
territorio comunale, nonchè la preservazione dei toponimi
nell’idioma locale.
La lingua sarda e in particolare la sua varietà locale, il
sorsense, è riconosciuta quale strumento di comunicazione e
patrimonio imprescindibile della comunità.
Il Comune, nell’intento di tutelare ogni forma di espressione
linguistica, si impegna altresÏ a predisporre tutti quegli
strumenti che si rendano necessari per dare pratica attuazione ai commi
precedenti e a favorire e sostenere tutte quelle iniziative culturali,
di studio e di ricerca volte alla promozione e allo sviluppo delle
lingue e della cultura locale, così da ottenere nei fatti le
pari dignità della lingua e della cultura locale con la lingua e
la cultura italiana e con le lingue straniere.
Art.4
Finalità
Il Comune quale ente rappresentativo ed
esponenziale della comunità locale, rappresenta e cura
unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove
lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce
la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte
politiche della comunità.
Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi dello Stato, della regione e della provincia, provvedendo,
per quanto di competenza, alla loro significazione ed attuazione.
Promuove i necessari processi di formazione dei soggetti pubblici e
privati impegnati nella gestione della cosa pubblica.
Art.5
Rapporti con la Regione e la Provincia
All’interno dei settori di competenza,
il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti
sia della Provincia che della Regione il metodo della cooperazione.
I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel
riconoscimento reciproco di una posizione equiordinata e di pari
dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo
riconosciuti dalla legge.
Il principio della cooperazione cui il Comune si ispira, trova
fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la
sovranità al popolo, il quale la esercita secondo le
articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente
previsti quali strumenti dello Stato-comunità (art.1, comma 2,
della Costituzione).
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