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Emergenza Coronavirus Nuova ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Firmata ieri l’ordinanza n.11 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas recante ulteriori misure straordinarie volte in particolare a limitare al minimo gli spostamenti e a contrastare qualunque forma di assembramento di persone.

Tra le altre misure a tutela della salute pubblica che vanno a sommarsi e ad integrare quelle già previste nei DPCM e nelle precedenti ordinanze, si evidenziano le seguenti:

  • Parchi, giardini pubblici o aperti al pubblico, o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19;
  • È vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali,
  • È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare;
  • Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
  • È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
 

Data:
25 marzo 2020

Visualizzazioni:
2854

Firmata ieri l’ordinanza n.11 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas recante ulteriori misure straordinarie volte in particolare a limitare al minimo gli spostamenti e a contrastare qualunque forma di assembramento di persone.

Tra le altre misure a tutela della salute pubblica che vanno a sommarsi e ad integrare quelle già previste nei DPCM e nelle precedenti ordinanze, si evidenziano le seguenti:

  • Parchi, giardini pubblici o aperti al pubblico, o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19;
  • È vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali,
  • È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare;
  • Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
  • È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
 
Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:
10 luglio 2020 , 16:49

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