Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016:
con l'accesso civico semplice: chiunque ha il diritto di richiedere informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
con l'accesso civico generalizzato: chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Link di riferimento
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Accesso civico semplice
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 5 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 97/2016) - Delibera CIVIT n. 71/2013COSA PREVEDE?
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), chiunque ha il diritto di richiedere informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
COME SI RICHIEDE?
La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali), non soggetta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata.
L'Amministrazione provvede entro 30 giorni alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione.
L'interessato dovrà inviare per posta ordinaria o pec il modello reperibile nella sezione modulistica e documenti del sito internet dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.sorso.ss.it, ovvero nella presente sottosezione dell'Amministrazione trasparente.
RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Responsabile della trasparenza a cui va presentata la richiesta di accesso civico GIANCARLO CARTA, Segretario Comunale,
Recapiti telefonici Telefono 079/339220
casella di posta elettronica istituzionale protocollo@comune.sorso.ss.it
casella di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comune.sorso.ss.it
STRUMENTI DI TUTELA
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal d.lgs. n. 104 del 02/07/2010 e dall'art. 5 comma 7 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013.
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo di cui all'art. 9 bis della legge n. 241/1990
folder Documenti accesso civico semplice
Accesso civico generalizzato
Art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento:
14 marzo 2017 , 14:39