Accesso civico

Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016:

con l'accesso civico semplice: chiunque ha il diritto di richiedere informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

con l'accesso civico generalizzato: chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Link di riferimento

{xtypo_info}DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33{/xtypo_info} 

Accesso civico semplice

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 5 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 97/2016) - Delibera CIVIT n. 71/2013COSA PREVEDE?

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), chiunque ha il diritto di richiedere informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

COME SI RICHIEDE?

La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali), non soggetta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata.

L'Amministrazione provvede entro 30 giorni alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione.

L'interessato dovrà inviare per posta ordinaria o pec il modello reperibile nella sezione modulistica e documenti del sito internet dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.sorso.ss.it, ovvero nella presente sottosezione dell'Amministrazione trasparente.


RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Responsabile della trasparenza a cui va presentata la richiesta di accesso civico GIANCARLO CARTA, Segretario Comunale,

Recapiti telefonici Telefono 079/339220

casella di posta elettronica istituzionale protocollo@comune.sorso.ss.it

casella di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

STRUMENTI DI TUTELA

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal d.lgs. n. 104 del 02/07/2010 e dall'art. 5 comma 7 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo di cui all'art. 9 bis della legge n. 241/1990

Documenti accesso civico semplice

Accesso civico generalizzato

Art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis

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Data:
14 marzo 2017

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Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016:

con l'accesso civico semplice: chiunque ha il diritto di richiedere informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

con l'accesso civico generalizzato: chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Link di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

 

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D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 5 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 97/2016) - Delibera CIVIT n. 71/2013COSA PREVEDE?

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), chiunque ha il diritto di richiedere informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

COME SI RICHIEDE?

La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali), non soggetta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata.

L'Amministrazione provvede entro 30 giorni alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione.

L'interessato dovrà inviare per posta ordinaria o pec il modello reperibile nella sezione modulistica e documenti del sito internet dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.sorso.ss.it, ovvero nella presente sottosezione dell'Amministrazione trasparente.


RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Responsabile della trasparenza a cui va presentata la richiesta di accesso civico GIANCARLO CARTA, Segretario Comunale,

Recapiti telefonici Telefono 079/339220

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casella di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

STRUMENTI DI TUTELA

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal d.lgs. n. 104 del 02/07/2010 e dall'art. 5 comma 7 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo di cui all'art. 9 bis della legge n. 241/1990

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Accesso civico generalizzato

Art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis

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Ultimo aggiornamento:
14 marzo 2017 , 14:39

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