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Lo statuto (197.77 kB)
STATUTO COMUNALE Adeguamento coreco Maggio 2002 Approvato con deliberazione consiliare n° 03 del 23/02/2000. Modificato con deliberazione consiliare n° 02 14/01/2002. Adeguamento provvedimento del Co re co del 06/03/2002. Pubblicato all'albo Pretorio del 22/01/2002 al 15/03/2002 dal 18/03/02 al 18/04/02. TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI CAPO I Art.1 Comune di Sorso Il Comune di Sorso è Ente autonomo territoriale nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. Con riferimento alle funzioni di cui non ha la disponibilità, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi. Art.2 Territorio, gonfalone e stemma Il Comune di Sorso è costituito dalla popolazione e dal territorio da cui è composto. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità. Art.3 Comunità Il Comune considera la cultura della comunità locale e il suo patrimonio linguistico elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell’intera collettività. In tal senso, il Comune promuove e favorisce le iniziative volte a valorizzare la civiltà sarda e le sue espressioni culturali, linguistiche e tradizionali: la letteratura, l’arte, la musica, la ricerca, lo sport ed ogni attività che miri ad arricchire il patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico del territorio comunale, nonchè la preservazione dei toponimi nell’idioma locale. La lingua sarda e in particolare la sua varietà locale, il sorsense, è riconosciuta quale strumento di comunicazione e patrimonio imprescindibile della comunità. Il Comune, nell’intento di tutelare ogni forma di espressione linguistica, si impegna altresÏ a predisporre tutti quegli strumenti che si rendano necessari per dare pratica attuazione ai commi precedenti e a favorire e sostenere tutte quelle iniziative culturali, di studio e di ricerca volte alla promozione e allo sviluppo delle lingue e della cultura locale, così da ottenere nei fatti le pari dignità della lingua e della cultura locale con la lingua e la cultura italiana e con le lingue straniere. Art.4 Finalità
Il Comune quale ente rappresentativo ed esponenziale della comunità locale, rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della regione e della provincia, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro significazione ed attuazione. Promuove i necessari processi di formazione dei soggetti pubblici e privati impegnati nella gestione della cosa pubblica. Art.5 Rapporti con la Regione e la Provincia All’interno dei settori di competenza, il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti sia della Provincia che della Regione il metodo della cooperazione. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel riconoscimento reciproco di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo riconosciuti dalla legge. Il principio della cooperazione cui il Comune si ispira, trova fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la sovranità al popolo, il quale la esercita secondo le articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente previsti quali strumenti dello Stato-comunità (art.1, comma 2, della Costituzione).
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